L’ecobonus è ora in Gazzetta Ufficiale

L’ecobonus è ora in Gazzetta Ufficiale

L’ecobonus è ora in Gazzetta Ufficiale

Il 16 luglio 2020 il Senato ha approvato la conversione in legge del Decreto Rilancio, al cui interno è contenuto anche la nuova normativa sull’ecobonus.


La conversione in legge conferma la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici beneficiando di una detrazione fiscale del 110%.

Vediamo in quale perimetro ci si può muovere, in attesa dei decreti attuativi.


BENEFICIARI

I commi 9 e 10 dell’Art.119 specificano chi potrà effettuare lavori beneficiando di questo superbonus:

  • Condomini;
  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • IACP, Istituti Autonomi Case Popolari;
  • Cooperative abitative;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il bonus 110% non è applicabile per le seguenti categorie di immobili:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile
  • A/8: abitazioni in ville
  • A/9: castelli

L’ecobonus è quindi aperto a prime e seconde case di proprietà, per un massimo di 2 unità immobiliari per ciascun richiedente.

Sono ammessi anche interventi su singole unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di ingressi autonomi, come ad esempio le villette a schiera.



TEMPISTICHE E MODALITÀ

Il bonus si applica ai lavori con spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, tranne che per gli Istituti Autonomi Case Popolari, a cui vengono concessi ulteriori 6 mesi (30 giugno 2022).

Sarà possibile beneficiare di una detrazione IRPEF o IRES su 5 quote annuali, con l’opzione di cedere il credito ad un istituto finanziario o all’impresa che effettua i lavori.

Il credito d’imposta può essere ceduto anche ad imprese assicuratrici, con le quali è possibile stipulare contestualmente una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi, il cui costo che potrà essere detratto per il 90%.



INTERVENTI AMMESSI

Rimane il concetto di interventi trainanti, che nell’ultima versione del Decreto sono:

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
  • Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria

I nuovi impianti di riscaldamento, raffrescamento o per la fornitura di ACS indicati sopra possono essere delle seguenti tipologie:

  • a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
  • a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
  • impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
  • impianti a biomassa;
  • teleriscaldamento.

Questi ultimi due sono possibili esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione alle norme Europee relative agli obblighi sulle emissioni di PM10 (n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE).

Il diritto al 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (cosiddetti interventi ‘trainati‘, come serramenti, impianti solari termici o caldaiette singole), se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti e nei relativi limiti di spesa previsti. Nel caso in cui gli interventi trainanti non possono essere eseguiti perché vietati dai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

L’ecobonus al 110% si può applicare anche a interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali si attuano i lavori compresi negli interventi principali (Art. 19 comma 1) e subordinati (Art.19 comma 2).

È prevista poi la possibilità di installare anche pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, come lavori subordinati che devono essere eseguiti insieme ad uno dei principali indicati al comma 1.

Passa al 110% anche il sismabonus, per interventi di messa in sicurezza sismica di edifici al di fuori della zona sismica 4:

  • mitigazione del rischio sismico, senza il miglioramento della Classe di Rischio Sismico;
  • riduzione del Rischio Sismico con il passaggio di una Classe di Rischio, valutazione attuabile anche con il metodo semplificato e interventi locali sulle strutture;
  • riduzione del Rischio Sismico con il passaggio di almeno due Classi di Rischio, valutazione attuabile con il metodo convenzionale;
  • demolizione e ricostruzione di interi edifici e allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente.

Sono riconosciute nella stessa aliquota anche le spese per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici eseguiti congiuntamente ai precedenti.


LIMITI DI SPESA

I limiti di spesa vengono ridefiniti per ogni intervento, in base al numero delle unità immobiliari.

Comma 1, lettera a) – isolamento delle strutture opache:

  • 50.000 € per gli edifici unifamiliari o le unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo;
  • 40.000 € per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che in edifici da oltre 8 unità immobiliari.

Comma 1, lettera b) – modifiche alle parti comuni degli impianti invernali:

  • 20.000 € per le singole unità in edifici fino ad 8 unità immobiliari;
  • 15.000 € per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici con più di 8 unità immobiliari;

Comma 1, lettera c) – modifiche agli impianti unifamiliari o in singole unità:

  • 30.000 € per le singole unità unifamiliari o funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo.

Comma 4 – sismabonus:

  • 96.000 € per unità immobiliare.

Commi 5, 6, 7 e 8 – fotovoltaico e colonnine di ricarica:

  • Per l’impianto fotovoltaico il limite di spesa è fissato in 2.400 € per ogni kW di potenza prodotto per le installazioni su edifici esistenti, o 1.600 €/kW in caso di “interventi di ristrutturazione edilizia”, “interventi di nuova costruzione” e “interventi di ristrutturazione urbanistica. Il limite massimo è in ogni caso di 48.000 € non cumulabile con altri sistemi di incentivazione come lo scambio sul posto.
  • Per i sistemi di accumulo c’è un massimale di spesa di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo.
  • Colonnine di ricarica per auto elettriche: nessun valore limite previsto.

Impianto solare fotovoltaico

REQUISITI DA RISPETTARE

Per quanto concerne l’accesso al bonus 110%, per gli interventi di efficienza energetica (trainanti e non), è previsto:

  • il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
  • il miglioramento di almeno due classi energetiche (comma 3 dell’Art 119) dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
  • la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

Per il Sismabonus, il tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti di progetto previsti dai Decreti della Legge 90, dall’allegato B del Decreto Sismabonus 58/2017 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione ai lavori agevolati.


Contattaci senza impegno. Lavoreremo per trovare la soluzione migliore per le tue esigenze! E seguici anche su Facebook, LinkedIn e Twitter

rcanu
rcanu
Laureato in Ingegneria Elettronica, Roberto è il co-fondatore di GBSOLS S.r.l., società dedicata allo sviluppo del mercato dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Dal 2019 è parte dello staff manageriale di e-zoomed, portale dedicato alla mobilità elettrica, con il ruolo di responsabile dello sviluppo in Italia e COO del gruppo. In precedenza è stato co-fondatore di Myenergy S.r.l., che dal 2006 è cresciuta nel mercato del fotovoltaico in Italia, e ancora prima ha rivestito diversi ruoli manageriali in Hewlett Packard come responsabile di team internazionali e di progetti multi-organizzazione.

In questo sito sono utilizzati cookies tecnici necessari per migliorare la navigazione e cookies di analisi per elaborare statistiche.

Puoi avere maggiori dettagli visitando la Cookie Policy e bloccare l'uso di tutti o solo di alcuni cookies, selezionando Impostazioni Cookies.
Selezionando Accetto esprimi il consenso all'uso dei suddetti cookies.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi cookie ci consentono di contare le visite e le sorgenti di traffico, quindi possiamo misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito.

Utilizziamo Google Tag Manager per monitorare il nostro traffico e per aiutarci a testare nuove funzionalità

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi